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Confabitare chiede la cancellazione della prima rata IMU

ilsole24ore 04 05 2021 cancellare prima rata imu

Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prof. Mario Draghi
Palazzo Chigi
Roma
presidente@pec.governo.it

Ill.mo Sig. Ministro
Economia e Finanze
Dott. Daniele Franco
Roma
Segreteria.ministro@mef.gov.it
Prot. n. 72/AZ/gb

Oggetto: IMU 1^ rata 2021

Signor Presidente del Consiglio,
Signor Ministro,

Vi scrivo nella mia qualità di Presidente Nazionale dell’Associazione CONFABITARE – Associazione Proprietari Immobiliari perché, in un contesto drammatico, complesso e difficile come quello venutosi a creare con l’emergenza da Covid-19 e la conseguente crisi economica, il blocco degli sfratti (in parte revocato con la recente legge 69 del 21/05/2021) ha inevitabilmente colpito duramente anche i proprietari – locatori, andando ad alterare l’equilibrio contrattuale e, nei fatti, scaricando interamente il peso del “welfare abitativo” su di loro. I locatori, infatti, oltre ad essere nella maggior parte dei casi semplici piccoli proprietari a loro volta in crisi con il proprio lavoro, si sono visti in moltissimi casi azzerare l’unica fonte di reddito alternativa (l’affitto, appunto), sulla quale in molti contavano per far fronte alle rate del mutuo ed alle “spese della vita”, dovendo altresì farsi carico in molti casi delle spese condominiali non pagate dai conduttori.

A dispetto di chi, in questi lunghi sedici mesi, ha spesso “urlato” sui media e sul web al solo fine di fare polemica, CONFABITARE ha preferito avviare col Governo e con le forze politiche un dialogo serio finalizzato a rappresentare la “voce” dei proprietari. Il tutto nella piena consapevolezza della difficoltà del momento. Avevamo iniziato, come Associazione, a proporre una graduazione della ripresa delle esecuzioni degli sfratti fin dallo scorso autunno. Va da sé che quanto statuito nell’art. 40, quater, della L. 69/21, incontra appieno il nostro plauso per la scelta coraggiosa – ma altresì doverosa in quanto rispettosa della Costituzione – che questo Governo ha preso.

Al fine di provare a “compensare”, anche solo in parte, il danno economico subito da moltissimi locatori e dalle loro famiglie, riteniamo sia giusto e doveroso formulare la seguente proposta:

CANCELLAZIONE DELLA 1^ RATA IMU: giugno 2021

A favore di tutti coloro che, dal 28/02/2020 al 30/06/2021, si sono trovati nell’impossibilità di procedere all’esecuzione del provvedimento giudiziario di rilascio (emesso per morosità), a causa dei vari DPCM che ne hanno bloccato l’esecuzione stessa. Siamo consapevoli che si tratta di una scelta che ha implicazioni sulla finanza locale, ma è anche l’unica soluzione realmente percorribile nell’immediato e, ne siamo sicuri, anche realmente apprezzabile da parte dei locatori. Una decisione che solo questo Governo può adottare, sia per la forza che ha, sia perché non possiamo demandare ai singoli comuni la facoltà di decidere se adottare o meno misure che, inevitabilmente, peseranno non poco sulle loro finanze. Vi sarebbero inevitabilmente Amministrazioni disposte a farlo ed altre no. Questo potrebbe creare gravi ed ingiustificate disparità laddove comuni piccoli, o con problemi economici, si vedrebbero impossibilitati a prevedere benefici che, invece, altri comuni potrebbero prevedere senza problemi. Al fine di meglio illustrare e chiarire la portata della nostra proposta, mi rendo sin d’ora disponibile ad un incontro, in videoconferenza o in presenza, allo scopo di approfondire la proposta di

CONFABITARE.

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Convenienza per proprietari e inquilini: Canone concordato

Convenienza per proprietari e inquilini

Raramente capita di imbattersi nell’opportunità di mettere d’accordo due categorie tra loro contrapposte, questo è il caso della locazione a canone concordato

Per chi non lo conoscesse l’affitto a canone concordato garantisce ampie agevolazioni fiscali al locatore, quali lo sgravio della cedolare dal 21%al 10% oltre ad una riduzione minima dell’imposta IMU del 25%, consentendo una richiesta in termini di canone di locazione mensile più contenuta, andando di conseguenza a garantire un vantaggio all’inquilino, il quale sarà più facilitato nell’adempiere con puntualità ai propri doveri

È chiaro quindi come il canone concordato possa essere una soluzione utile ad avvicinare i desideri di locatori ed inquilini, anche se spesso questa formula è poco conosciuta

Affitto a canone concordato : come funziona?

 

In questo articolo verranno forniti tutti gli strumenti per chiarire il funzionamento della locazione a canone concordato

Canone concordato : dove si applica?

 

La locazione a canone concordato può essere applicata in tutti i Comuni d’Italia. Solo gli immobili siti nei Comuni ad alta densità abitativa potranno usufruire delle agevolazioni fiscali di riduzione della cedolare al 10% e di riduzione IMU del 25%

Dal 01.01.2020 tutti i Comuni d’Italia che non rientrano tra quelli ad alta densità abitativa possono applicare la locazione a canone concordato godendo del solo beneficio fiscale della riduzione dell’imposta IMU

Canone di locazione : come scegliere?

 

Affrontiamo ora l’aspetto del canone di locazione ; come molti di voi sapranno la locazione a canone concordato garantisce ampi vantaggi fiscali a patto che il canone di locazione richiesto dal proprietario non ecceda determinati limiti

Questi limiti sono delineati dagli Accordi locali territoriali. Ogni Comune ad alta densità abitativa possiede un proprio Accordo locale territoriale, la cui funzione sostanzialmente è quella di disciplinare gli aspetti pratici della locazione a canone concordato in un determinato territorio

In parole povere solamente consultando l’Accordo locale potremo scoprire entro quali valori potremo locare il nostro immobile godendo dei benefici fiscali previsti

In alternativa, a scanso di errori che potrebbero comportare la perdita di tutti i benefici fiscali previsti, è possibile rivolgersi ad una delle Associazioni firmatarie dei singoli Accordi locali, come Confabitare, delegando l’operazione di calcolo del canone di locazione a chi tratta quotidianamente queste tematiche

Durata del contratto : facciamo chiarezza

 

In molti pensano che la locazione a canone concordato sia solamente il canonico contratto definito “3+2”, ossia una durata iniziale di 3 anni al termine del quale il contratto di locazione si rinnoverà di altri due.

È corretto, ma c’è molto di più!

Partiamo subito dicendo che la durata di “3 anni + 2” è una durata standard, che può essere modificata in base alle esigenze delle parti. In particolare i primi 3 anni possono essere aumentati a 4, 5 o addirittura 6, a seconda delle necessità. Alla scadenza del primo periodo il contratto di locazione proseguirà con cadenza biennale, fino al momento in cui verrà disdetto da una delle due parti

Non dimentichiamoci però che il canone concordato disciplina anche la locazione di tipo transitorio e la locazione per studenti universitari;

La locazione di tipo transitorio permette alle parti di stipulare un contratto con durata compresa fra 1 e 18 mesi, a patto che siano rispettate delle ben precise casistiche

La locazione riservata agli studenti universitari, come suggerisce il termine stesso, è riservata a tutti gli iscritti ad un corso di laurea, ed ha una durata che varia da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mesi

 

Forma del contratto : come si scrive un contratto di locazione a canone concordato?

 

 

È importante ricordare che tutti i contratti di locazione, ai sensi della Legge 431/98 e del D.M. 16.01.2017 devono seguire dei modelli ben precisi di contratto, che è possibile reperire in allegato al D.M. 16.01.2017, o in allegato ad ogni singolo Accordo locale territoriale

Attenzione: l’applicazione di una forma contrattuale difforme rispetto a quanto previsto dal D.M. potrebbe comportare la perdita dei benefici fiscali previsti

 

Abbiamo affrontato oggi una breve panoramica in tema di locazione a canone concordato.

In un prossimo appuntamento vedremo la differenza fra assistenza e attestazione, e gli obblighi previsti dal D.M. 16.01.2017

Per qualsiasi approfondimento sul tema Confabitare è a disposizione!